La pubblicità del codice disciplinare, necessaria in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, non è necessaria qualora il licenziamento sia intinato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria, collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro, salvo che la contestazione fosse già esaustiva (concretandosi nella esposizione di fatti pacifici, come la prolungata assenza dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 06 novembre 2018 n. 28232