Il danno non patrimoniale è risarcibile:
- quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso il danno può scaturire dalla lesione di qualunque interesse, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
- quando la legge consente il ristoro del danno patrimoniale anche in assenza di reato: in tal caso il danno risarcibile è quello dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la specifica norma;
- quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona: in tal caso gli interessi tutelati non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
Per quest’ultima ipotesi, la risarcibilità è consentita a tre condizioni:
- che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
- che la lesione sia grave;
- che il danno non sia futile.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 24 ottobre 2018 n. 26996