09.11.2018
Contratto di agenzia – Indennità di cessazione – Coordinamento agenti: non rileva

Ai fini della liquidazione dell’indennità ex art. 1751 cod. civ. rileva l’attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia in termini di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento degli affari con quelli già acquisiti, ma non quella svolta sul piano organizzativo, per il reclutamento  e coordinamento di altri agenti o subagenti.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 15 ottobre 2018 n. 25740