07.07.2017
Lavoro – Clausola di durata minima – Corrispettivo ad hoc –Non necessità

Fuori delle ipotesi di giusta causa di recesso, nessun limite è posto dall’ordinamento all’autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, purché limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nella ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata.

E’ dovuto al lavoratore un corrispettivo della limitazione delle sue facoltà rispetto al tipo contrattuale, affinché non venga inciso il minimo costituzionale dovutogli quale corrispettivo della prestazione fondamentale di lavoro.

Il corrispettivo è quindi dovuto, ma può consistere nella reciprocità dell’impegno di stabilità assunto dalle parti ovvero, ad esempio, in una maggiorazione della retribuzione o in una obbligazione non-monetaria purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.

L’obbligo di uno specifico corrispettivo della limitazione delle facoltà di uno dei contraenti non deriva da un principio generale di ordine pubblico.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 08 giugno 2017 n. 14457

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