L’adibizione a mansioni non corrispondenti alla qualifica rivestita può comportare la reazione da parte del lavoratore prevista dall’art. 1460 cod. civ. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, in quanto il lavoratore, in linea generale, è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione della prestazione secondo gli artt. 2086 e 2104 cod. civ., salvo un eventuale avallo giudiziario che potrebbe anche essergli urgentemente accordato in via cautelare.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 16 gennaio 2018 n. 836 (nota in Foro It. 2018, I, colonne 467/8)