22.10.2020
Lavoratore disabile -Permessi – Legge 104/1992 -Finalità

I permessi ex art. 33, comma 6, legge n. 194/1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione delle necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretta ad esigenze di cura.

La Corte Costituzionale (sentenze n. 158/2007 e 350/2003) ha sottolineato che l’assistenza al disabile, in particolare tutte le sue modalità esplicative costituiscono fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del disabile, intesa nella sua ampia di salute psico-fisica.

La fruizione dei permessi non può essere vincolata necessariamente alo svolgimento di visite mediche o di altri interventi di cura, essendo preordinata all’obbiettivo di ristabilire l’equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 25 settembre 2020 n. 20243