22.10.2020
Mutuo di scopo e mutuo fondiario – Definizioni e differenze

Nel mutuo di scopo convenzionale si verifica una deviazione dal tipo contrattale di cui all’art. 1813 cod. civ. che si verifica quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante in ragione dell’interesse di quest’ultimo, diretto o indiretto, ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. Ne deriva che l’inosservanza della destinazione delle somme indicate nel mutuo rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.

Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento.

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 29 settembre 2020 n. 20552