09.03.2018
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Onere della prova

L’onere della prova dell’assolvimento dell’onere informativo è a carico dell’intermediario e non corrisponde alla mera assenza di negligenza, ma deve concretizzarsi nella prova positiva della diligenza, mentre l’investitore è tenuto ad allegare specificamente il deficit informativo ed a fornire la prova dell’esistenza di un pregiudizio patrimoniale dovuto all’investimento.

La prova del nesso causale non può dirsi eliminata dal mero rilievo del profilo “speculativo” dell’investitore, ovvero dalla sua elevata propensione al rischio, dovendosi escludere che quest’ultimo possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario (obbligazioni Cirio) che gli sono ignoti e dei quali alleghi la conoscenza o la prevedibilità in capo all’intermediario.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 28 febbraio 2018 n. 4727