09.03.2018
Danno non patrimoniale – Risarcimento – Luogo di residenza del danneggiato – Irrilevanza

La realtà socio economica nella quale vive la vittima di un fatto illecito (nella specie in Romania) è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano.

Ciò perché:

  • Il luogo ove la vittima vive non è una “conseguenza” del fatto illecito;
  • – fra le “conseguenze” del danno non rientra l’impiego che la vittima farà del denaro dell’offensore;
  • un risarcimento in denaro non necessariamente è destinato ad essere speso;
  • col pagamento del risarcimento l’obbligazione si estingue e tutto quel che avviene dopo è un post factum giuridicamente irrilevante.

Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l’esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza e di norma, connaturale all’essere umano.

Cassazione Civile, Sezione VI – 3, ordinanza 15 febbraio 2018 n.3767

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