09.03.2018
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Produzioni

Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza della Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4 legge fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al Giudice Delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

Cassazione Civile, Sezione VI.- 1, 5 marzo 2018 n.5091