In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunziata la risoluzione per inadempimento della banca, non può reputarsi in re ipsa la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell’inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto.
La buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell’accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento.
In linea generale, quindi, il debito dell’accipiens non produce interessi, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, a partire dal momento del pagamento, ma dalla proposizione della domanda giudiziale.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 16 febbraio 2018 n. 3912