02.03.2018
Compravendita immobiliare – Immobili da costruire – Garanzia fideiussoria – Limiti

Le norme del D. Lgs. n. 122/2005 prevedono una protezione della persona fisica acquirente di immobili da costruire, intendendosi per tali quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire, siano ancora da edificare o comunque per i quali lo stato della costruzione non consenta ancora il certificato di agibilità.

Questa protezione consiste nel rilascio di adeguata garanzia fideiussoria da parte della società promittente alienante. Analoga protezione non è prevista per il caso di immobili per i quali non sia stata ancora presentata alcuna richiesta di permesso da costruire, dedotta in contratto quale condizione risolutiva della pattuizioni.

Questa diseguaglianza non viola l’art. 3 Cost. perché le due situazioni poste in comparazione non sono omogenee. In particolare nelle ipotesi di protezione si è in presenza di un contesto urbanistico che aggiunge una qualitas alla cosa futura promessa in vendita che costituisce un fattore rassicurante per il promissario acquirente  e un indiretto incentivo all’acquisto, che invece non esiste nel caso del c.d. acquisto sulla carta, operazione maggiormente rischiosa come il promittente acquirente non può non conoscere.

Le due situazioni non sono omogenee con la conseguenza che non ingiustificata è la diversità di disciplina.

Corte Costituzionale, sentenza 19 febbraio 2018 n. 32

 

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