02.03.2018
Intermediazione finanziaria – Collocamento fuori sede – Facoltà di recesso – Ordini originati da un contratto quadro

Il diritto di recesso accordato all’investitore dall’art. 30, 6° comma del TUF e la previsione di nullità dei contratti in cui tale diritto non sia contemplato (comma 7°) trovano applicazione, non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia luogo in esecuzione di un servizio di investimento diverso, ivi compresa l’effettuazione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la medesima esigenza di tutela.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 14 febbraio 2018 n. 3644

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