L’obbligazione di risarcimento del danno cagionato da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito di valore e non di valuta: al relativo creditore è dunque riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria, applicabile dal giorno di verificazione dell’evento dannoso, e degli interessi compensativi secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa, senza necessità che il creditore alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1424, secondo comma, cod. civ. (principio di diritto)
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 06 settembre 2022 n. 26202