Quando il danno sia liquidato in forma di rendita, il Giudice, dopo aver determinato la somma capitale, dovrà tenere distinte due diverse componenti: il coefficiente per la costituzione della rendita (ovvero il sistema di calcolo) e la durata della stessa.
Il coefficiente di costituzione della rendita deve corrispondere all’età effettiva del danneggiato al momento del sinistro – ed avrà riferimento alla durata media della vita – calcolato sul presupposto che, secondo le statistiche mortuarie attuali elaborate dall’ISTAT, un ventenne ha un’aspettativa di vita di 60 anni, un quarantenne di 40 e un sessantenne di 20.
Non costituisce presupposto ex lege per l’applicazione dell’art. 2057 cod. civ. l’istanza dell’avente diritto. Infatti, la norma ha configurato la liquidazione della rendita non come un diritto della parte, ma come una facoltà del Giudice, il quale può provvedere anche in appello, in via autonoma, nonostante che il danneggiato abbia dichiarato di voler rifiutare tale forma di liquidazione del danno.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 25 ottobre 2022 n. 31574