06.11.2022
Intermediario e promotore – Responsabilità solitale – Contegno anomalo dell’investitore

Il comportamento doloso del preposto non esclude il nesso causale con l’esercizio delle incombenze, ancorché tale comportamento costituisca reato.

Tale nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da anomalie tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’investitore. Si realizza tale condotta, quando, ad esempio, essa si traduca in violazione di norme giuridiche contenenti specifici obblighi quale quello di consegnare al promotore unicamente assegni bancari o circolari non trasferibili intestati al consulente finanziario o alla società i cui servizi sono offerti ovvero bonifici o strumenti analoghi

dotati di tracciabilità. L’elemento presuntivo automatico di un contegno significativamente anomalo non deriva tanto dall’entità della somma versata in contanti quanto piuttosto dalle modalità di versamento vietate dalla legge.

Cassazione Civile, Sezione III- 3, sentenza 25 ottobre 2022 n. 31453