L’art. 1, comma 87, lettera a), nn. 1) e 2) legge n. 205/2017 impone di prescindere, ai fini della tassazione, da atti extratestuali e collegati.
Questa norma ha carattere innovativo e non interpretativo, per cui non si applica agli atti antecedenti alla sua entrata in vigore, atti che sono soggetti a imposizione secondo la versione originaria dell’art. 20.
La nuova norma sembra contrastare con la necessità di adottare parametri di tipo sostanzialistico, ricorrendo anche ad elementi desumibili da atti eventualmente collegati a quello presentato alla registrazione: di qui il sorgere di dubbi di legittimità costituzionale, tenuto conto che le scelte del legislatore tributario non devono risultare irragionevoli o ingiustificate.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria 23 settembre 2019 n. 23549