10.09.2021
Immissioni – Rapporti di vicinato – Norme tecniche speciali – Mancato superamento – Intollerabilità: danno morale

Le normative tecniche speciali perseguono unicamente interessi pubblici e non escludono l’applicazione dell’art. 844 cod. civ. nei rapporti di vicinato anche se non c’è superamento dei limiti fissati dalle norme di interesse generale.
L’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo e a vivibilità dell’abitazione contigua, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni in base a nozioni di comune esperienza.
Immissioni intollerabili comportano risarcimento del danno morale anche in mancanza di uno stato di malattia e pur quando non risulti integrato un danno biologico, essendo sufficiente la lesione al normale svolgimento della vita familiare e l’impossibilità di esplicare le proprie abitudini di vita quotidiana.
Cassazione Civile, Sezione VI-2, ordinanza 28 luglio 2021 n. 21649