10.09.2021
Contratto – Conoscenza delle clausole di invalidità – Norma imperative – Risarcimento del danno

Il rispetto dei princìpi di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. si concretizza anche nel dovere di cooperazione e di informazione reciproca fra le parti. Solo qualora una parte venga meno a tali doveri, danneggiando l’altra, si può profilare la violazione dell’art. 1338 cod. civ.
Il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude automaticamente la responsabilità del danneggiante
Il parametro cui bisogna avere riguardo ai fini della responsabilità ex art. 1338 non è quello tecnico- giuridico della interpretazione della norma e dei precetti ivi contenuti, ma quello comportamentale rispetto alle circostanze di fatto da cui desumere la invalidità del contratto stipulato in contrasto con norme imperative.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 03 settembre 2021 n. 23887