10.09.2021
Compravendita –– Mediazione – Risoluzione: gravità dell’inadempimento.

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 – comma 1-bis del D. Lgs. N. 28/2010 è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio, non oltre la prima udienza. In difetto, la mediazione può (ma non costituisce un obbligo) essere disposta discrezionalmente dal giudice d’appello con apprezzamento di fatto.
La riscontrata irregolarità urbanistica in concorso con i vizi relativi alle modalità organizzative delle opere di ristrutturazione deponevano per la gravità del pregiudizio, per cui il giudice d’appello aveva accolto le domande di risoluzione del prezzo e il risarcimento del danno.
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 11 agosto 2021 n. 22736