10.09.2021
Patto di non concorrenza – Recesso anticipato – Illegittimità

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.
Il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impedisce al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprime la sua libertà.
Detta compressione, ove anche fosse previsto un corrispettivo, non è giustificata perché concederebbe al datore di liberarsi ex post dal vincolo.
Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 01 settembre 2021 n. 23723