19.03.2019
Immissioni – Normale tollerabilità – Danno non patrimoniale

Le leggi e i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta  i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi.

Il superamento di tali livelli è senz’altro illecito, mentre l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei princìpi stabiliti dall’art. 844 cod. civ.

Di tale norma va data un’interpretazione costituzionalmente orientata che impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso.

Il danno alla salute rientra nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. e liquidabile equitativamente (nella specie è stato considerato congruo un risarcimento di € 7.500,00 per ogni abitante del condominio confinante con un salumificio dal quale provenivamo i rumori provocati, per lungo tempo, dagli impianti di ventilazione/refrigerazione).

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 11 marzo 2019 n. 6906