19.03.2019
Cooperativa – Licenziamento – Soci lavoratori – Loro computo ai fini della disciplina limitativa dei licenziamenti

La prestazione lavorativa  del socio di cooperativa  costituisce, non mero adempimento del contratto sociale, ma esecuzione di un ulteriore rapporto di lavoro (cfr. art. 1 n. 3 legge n. 142/2001) che comporta un’espansione a tale rapporto di istituti e discipline propri del lavoro subordinato, anche se il rapporto di lavoro cessa ineluttabilmente per effetto della cessazione del rapporto associativo, ma non viceversa.

Nel novellato testo dell’art. 18 legge 300/70 è assente qualunque esclusione di tali soci-lavoratori dal computo dei dipendenti per la dimensione rilevante ai fini della tutela reale, al di fuori del coniuge e dei parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e collaterale ed anzi  l’art. 2 della legge n. 142 prevede la piena applicazione della legge 300 ai soci-lavoratori, con la sola esclusione dell’art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.

Pertanto, “in una società cooperativa, anche i soci lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l’applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro: con la conseguenza della fruibilità anche ai lavoratori dipendenti non soci  della tutela prevista dall’art. 18 l. 300/1970, nel testo novellato dall’art. 1, comma 42, l. 92/2012” (principio di diritto).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 11 marzo 2019 n. 6947

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