L’Ufficiale di stato civile deve trascrivere l’atto di nascita di minori con la indicazione della genitorialità di due persone dello stesso sesso, conformemente agli atti di nascita integrali già trascritti all’estero.
La mancata disciplina, nell’ambito delle legge n. 76/2016, della c.d. stepchild adoption non può indurre a ritenere contraria all’ordine pubblico tale tipologia genitoriale, non solo perché pacificamente ammessa e tutelata all’estero, ma anche perché pure in Italia la genitorialità same sex è riconosciute da recenti precedenti giurisprudenziali sulla base dell’interesse del minore.
Tribunale di Milano, Sezione VIII, estensore Manfredini, ordinanza 15 novembre 2018 – R.G. 13554/2018