Secondo l’art. 5, comma 3 della legge n. 898/1979, in sede di divorzio, la donna che ne faccia richiesta può essere autorizzata a conservare il cognome del marito “quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela”.
Tale autorizzazione compete esclusivamente al giudice di merito e richiede la prova di un interesse positivamente apprezzabile.
Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 08 febbraio 2019 n. 3869