29.10.2021
Fallimento – Revocatoria – Mezzo normale o anormale di pagamento

Non esistono di per sé figure di pagamento intrinsecamente normali (salvo il denaro ed eventualmente l’assegno circolare) o intrinsecamente anormali. La qualifica di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e dal tipo dell’utilizzo che ne fa la operatività (di un dato segmento temporale e con riferimento a un dato settore di mercato).
Esistono, tuttavia, figure che, in ragione dei tratti caratteristici della loro struttura, si prestano facilmente ad assumere i panni del mezzo anormale di pagamento, comunque, più facilmente di certe altre figure. Per esempio, la datio in solutum o la cessione dei crediti pro solvendo.
Ciò vale anche per la normalità del mezzo di pagamento, in relazione a strutture ideate per aumentare i modi e i mezzi di pagamento e che incontrano successo nella prassi degli affari, come l’assegno bancario o la cambiale, tratta e pagherò.
Anche la delegazione di pagamento può costituire mezzo normale. Si pensi al bonifico che integra gli estremi della delegazione di pagamento e di cui si fa comune e frequentissimo uso.
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 28 settembre 2021 n. 26241