29.10.2021
Contratto – Nullità – Eccezione del garante – Proponibilità: limiti

Nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto-base per contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui, nei confronti della banca creditrice, l’eccezione della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta.
La capitalizzazione degli interessi, dato che si fonda su un uso negoziale e non su un uso normativo (il solo che ammette la deroga dell’art. 1283 cod. civ.), deve ritenersi vietata per violazione di una norma cogente, dettata a tutela di un interesse pubblico.
Ove il correntista alleghi l’applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole inserite in un contratto di conto corrente in violazione dell’art. 1283 cod. civ. o dell’art. 120 TUB, la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere anche dal garante.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 06 settembre 2021 n. 24011