22.02.2022
Fallimento – Pagamento al creditore pignoratizio: revocatoria – Privilegio: mantenimento

Il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell’art. 67, comma 2, legge fall., ove si accerti la scientia decotionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno.
La revoca del pagamento ex art. 67 legge fall. determina il diritto del creditore che ha subìto la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento col medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli artt. 111, 11 bis, 111 ter s 111 quater legge fall.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 16 febbraio 2022 n. 5049