22.02.2022
Lavoro – Buste paga: efficacia probatoria – Dirigente: indennità supplementare

Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato al passivo fallimentare alla stregua del loro contenuto obbligatorio e penalmente sanzionato, ferma la facoltà del curatore di contestare tale rilievo con altri mezzi di prova o con specifiche deduzioni volte a dimostrarne l’inesattezza.
L’indennità supplementare è dovuta al dirigente in casi eccezionali, in cui l’assetto aziendale è radicalmente modificato in modo da coinvolgere una pluralità di dirigenti della stessa impresa, come in caso di concordato se il licenziamento risulta coerente col programma concordatario, essendo stato intimato per dare attuazione al medesimo. Poco conta che il licenziamento sia stato intimato in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato, ma prima che il tribunale si sia pronunziato sull’ammissione alla procedura.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 19 gennaio 2022 n. 1649

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