22.05.2017
Fallimento – Opposizione stato passivo – Crediti di lavoro – Sospensione termini feriali: non si applica

Benché, ai sensi dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime disposto dal combinato disposto dell’art. 92 R.D. n. 21/1941 e dell’art. 3 legge n. 742/1969 in ragione della materia che ne forma oggetto.

Cassazione civile, SS. UU., 05 maggio 2017 n. 10944

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