L’art. 99, comma 2, numero 4 legge fall., lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti allegati all’istanza di insinuazione unitamente al deposito del ricorso, fa solo riferimento alla necessità di elencare, nell’atto di opposizione, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo.
Il ricorrente può limitarsi a valorizzare, specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti già prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione, perché trascurati o non adeguatamente apprezzati dal giudice delegato.
Il tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppure non prodotti nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario nel suo complesso, anche in tale fase.
Il principio di non dispersione della prova (Cass, SS. UU. n. 14475/2015 ) riferito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, appare ancor più pertinente al giudizio ex art. 99 legge fall., quanto più si rifletta sulle novità introdotte dall’art. 17 d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012. In base a tali norme, la locuzione di cui all’art. 99, comma 2, numero 4 legge fall. deve intendersi riferita ai documenti trasmessi a mezzo Pec al Curatore, oltre a quelli “nuovi” depositati al momento della presentazione del ricorso in opposizione.
Cassazione Civile, Sezione I, 18 maggio 2017 n. 12548