22.05.2017
Separazione personale – Assegno di mantenimento – Tenore di vita

Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio; altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell’assegno di divorzio.

La determinazione in concreto dell’assegno di mantenimento costituisce questione riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione con tutte le limitazioni derivanti dall’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

A tali fini si terrà conto del tenore di vita goduto in costanza della convivenza, avuto riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e quindi di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

Cassazione Civile, I Sezione, 16 maggio 2017 n. 12196

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