20.09.2020
Fallimento – Finanziamento a società insolvente – Contrarietà al buon costume – Art. 2035 cod. civ.

Ai fini dell’applicabilità della soluti retentio prevista dall’art. 2035 cod. civ. la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i princìpi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico.

Pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume.

Il giudice, chiamato a pronunziarsi su una condictio ob iniustam causam, deve procedere d’ufficio alla ulteriore valutazione dell’atto o del contratto sul diverso piano della sua contrarietà al buon costume, tenendo presente che sono irripetibili ai sensi dell’art. 2035 cod. civ. i soli esborsi fatti per uno scopo contrario al buon costume, ma non pure le prestazioni fatte in esecuzione di un negozio illegale per contrarietà a norme imperative.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 05 agosto 2020 n. 16706