20.09.2020
Responsabilità civile – Caso fortuito – Comportamento della vittima

Integra il caso fortuito tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità intesa come obbiettiva inverosimiglianza dell’evento).

Il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato che receda a mera “occasione” della vicenda produttiva del danno, assumendo efficacia autonoma sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo.

Il riconoscimento della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non esclude il principio di solidarietà di tal modo che, quando il comportamento del  danneggiato è apprezzabile come ragionevolmente incauto, si impone un bilanciamento fra i doveri di precauzione e cautela.

Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 31 agosto 2020 n. 18100