29.03.2024
Donazioni indirette – Tassazione – Ipotesi

L’art. 56-bis, comma 1, D. Lgs. N. 346/1990 va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalla donazione, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 cod. civ. e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta con l’aliquota dell’8% – pur essendo esenti dall’obbligo di registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiori alle franchigie di legge (attualmente: € 1.000.000, per coniuge e parenti in linea retta, € 1.00.000,00 per fratelli e sorelle, € 1.500.000,00 per persone portatrici di handicap).

La dichiarazione può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione.

Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza 20 marzo 2024 n. 7442