29.03.2024
Lavoro – Patto di fedeltà – Durata – Recesso del lavoratore prima della scadenza

La restituzione del “premio di portafoglio” da parte dell’agente, receduto (per giusta causa) prima della maturazione del termine di 36 mesi dall’inizio del rapporto prevista come condizione per l’ottenimento del premio, non è dovuta, perché fondata su una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti che richiederebbe la declaratoria di nullità della clausola contrattuale, in contrasto col principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 cod. civ.

Nella specie si è trattato, non di una libera ed autonoma iniziativa dell’agente motivata da qualsivoglia ragione, ma di un comportamento illegittimo della preponente volto a indurre o costringere l’agente a recedere, il che porterebbe a dichiarare la nullità della clausola al di là della stessa condizione meramente potestativa di cui all’art. 1355 cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 28 febbraio 2024 n. 52