29.03.2024
Danno biologico jure hereditatis – Morte del danneggiato – Commisurazione a inabilità temporanea

La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno jure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell’integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, tenuto comunque conto che detto danno, se pur temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l’esito mortale.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 21 febbraio 2024 n. 4658