18.09.2019
Donazione indiretta – Limiti alla prova testimoniale – Insussistenza

Il negotium mixtum cum donationem deve rivestire la forma, non della donazione, ma dello schema negoziale adottato dalle parti, la cui causa è onerosa.

Il negozio indiretto, che si realizza nella vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo, si distingue dal negozio simulato nel quale il contratto apparente non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali, sotto forma di contratto oneroso, intendono stipulare un contratto gratuito, per cui la dichiarazione concernente il prezzo non corrisponde alla realtà.

Poiché l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti, non si applicano i limiti alla prova testimoniale che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 18 luglio 2019 n. 19400