18.09.2019
Danno – Incendio – Cose in custodia – Rovina di edificio – Distinzione in punto responsabilità

Nell’ambito di un appalto per l’eliminazione di infiltrazioni dalla copertura dell’immobile, si sviluppa un incendio per l’errato utilizzo di fiamma ossidrica da parte di un dipendente dell’appaltatore.

E’ esclusa la responsabilità del proprietario ex art. 2053 cod. civ. in quanto l’evento non deriva dagli elementi strutturali dell’immobile o dall’azione dinamica di materiali facenti parte della struttura dell’edificio. L’impianto antincendio non rientra fra gli elementi strutturali, ma è finalizzato a scongiurare effetti dannosi correlati a fattori incidentali.

La responsabilità ricade sull’appaltatore e sul gestore dell’immobile, committente dei lavori, entrambi da considerare custodi dell’immobile.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 05 settembre 2019 n. 22163