18.09.2019
Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie – Controversia – Competenza dell’A.G.O. e non degli arbitri

L’interposizione fiduciaria di partecipazioni societarie dà luogo ad una ipotesi di interposizione reale di persona, in virtù della quale l’interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote, ma è tenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza col fiduciante: tale obbligo non comporta alcun effetto nei rapporti con la società o gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazione esclusivamente la titolarità formale delle partecipazione.

Gli effetti dell’eventuale accoglimento della domanda del fiduciante volta ad ottenere l’accertamento della effettiva titolarità della partecipazione non comporta l’automatica sostituzione dell’attore al convenuto nella titolarità della partecipazione, ma solo il trasferimento di quest’ultima o la condanna del fiduciario alla restituzione al fiduciante.

Ne consegue la competenza dell’A.G.O. e non degli arbitri non trattandosi di questione attinente al rapporto sociale, non potendosi estendere la competenza di questi a controversie che nel contratto sociale hanno unicamente il loro presupposto storico.

Cassazione Civile, Sezione VI – 1, ordinanza 13 settembre 2019 n. 22903