20.02.2018
Divorzio – Assegno – Modifica in aumento – Condizioni

Va confermata la decisione del giudice di merito che non ha aumentato l’importo dell’assegno divorzile posto a carico del marito, se ha considerato la breve durata della convivenza matrimoniale, le condizioni personali ed economiche della moglie, la qualifica professionale della stessa (abilitata all’esercizio della professione forense) e proprietaria di un terreno e di un appartamento locato a terzi.

Irrilevanti al riguardo sono la rinunzia della moglie ad esercitare la libera professione per accettare un posto di lavoro part-time, di dimettersi da tale posto all’età di 46 anni, senza che vi fosse prova di alcuna costrizione né di tentativi di riprendere l’attività lavorativa.

A giustificare l’attribuzione dell’assegno non è lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali all’epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente, ma la mancanza della indipendenza e autosufficienza economica di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa, avuto riguardo alle indicazioni provenienti, in un momento storico determinato, dalla coscienza collettiva.

Cassazione Civile, Sezione VI – 1, ordinanza 07 febbraio 2018 n. 3015