02.10.2018
Divorzio – Assegno divorzile in unica soluzione – Pensione di reversibilità – Non compete all’ex coniuge

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno divorzile deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell’ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione.

La sentenza n. 159/1988 delle Sezioni Unite ha affermato la natura previdenziale del trattamento di reversibilità e la pari dignità del diritto del coniuge divorziato e di quello del coniuge superstite, ma non ha affrontato lo specifico tema contrassegnato dall’erogazione in unica soluzione dell’assegno divorzile.

Dalla successiva sentenza n. 419/1999 della Corte Costituzionale si può evincere il principio secondo il quale l’attribuzione della pensione di reversibilità presuppone il venir meno di un sostegno economico concretizzato, in vita del coniuge o ex coniuge scomparso, attraverso l’erogazione dell’assegno divorzile.

Non si può parlare di titolarità del diritto quanto questo è stato completamente soddisfatto e quindi non è più attuale e concretamente fruibile o esercitabile.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 24 settembre 2018 n. 22434

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