02.10.2018
Fattorini – Riders o drivers o glovers – Rapporto di lavoro autonomo

Il rapporto di lavoro dei fattorini che effettuano consegne (generalmente di cibi) utilizzando mezzi di trasporto (generalmente biciclette) di loro proprietà non è di lavoro subordinato, considerato che:

  • nei limiti degli slot nessi a disposizione dall’azienda, il fattorino è libero di decidere se e quando lavorare: in fase di prenotazione degli slot, egli non ha vincoli nella determinazione dell’an, del quando e del quantum della prestazione;
  • le decisioni assunte al riguardo dal fattorino non hanno incidenza sul punteggio relativo al livello di gradimento;
  • nella fase di esecuzione della prestazione non vi è soggezione del fattorino a ordini puntuali e direttive specifiche, nonché al potere penetrante di controllo e sanzionatorio dell’azienda;
  • non sono indici sufficienti di subordinazione il carattere ricorrente della prestazione e l’utilizzo di alcuni strumenti di lavoro forniti dall’azienda.

La disciplina del rapporto di lavoro subordinato non è neppure applicabile in forza dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 perché le modalità di esecuzione della prestazione non possono dirsi organizzate dal committente con riferimento ai tempi di lavoro.

Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza 10 settembre 2018 n. 1853

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