Il responsabile del prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica, condannato alla rimozione dei contenuti dai motori di ricerca, è tenuto a dimostrare di aver posto in pratica ogni iniziativa volta a rendere edotti i terzi, che se ne siano appropriati, circa la illegittima diffusione dei filmati, già negativamente valutati sul piano dell’offesa alla dignità delle persone coinvolte, nonché di essersi attivato per ottenere la cessazione dell’illegittimo trattamento, venendo in rilievo solo un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 05 aprile 2024 n. 9068