In tema di diritto al nome, se l’art. 7 cod. civ. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia, laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, il giudice è chiamato ad operare – in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell’interessato – un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell’identità personale e dall’altro alla libertà di impresa e al diritto di essere informati.
Nella specie, il nome di una notissima attrice defunta era stato utilizzato anche al fine di indicare l’origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate: le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli sono state rigettate.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 08 aprile 2024 n 9289