17.07.2024
Responsabilità civile – Concorso della vittima di un illecito mortale – Riduzione del danno non patrimoniale

Nell’ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di rapporto parentale, patito jure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sé medesimo, ma ciò non per effetto dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionato da chi perde la vita non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell’altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 12 giugno 2024 n. 16413