Nell’ipotesi di annullamento di dimissioni presentate da un lavoratore subordinato – nella specie perché in stato di accertata incapacità naturale – le retribuzioni ad esso spettanti vanno calcolate dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità dell’atto unilaterale dismissivo, atteso che l’annullamento di un negozio giuridico con efficacia retroattiva non comporta di per sé il diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione.
Infatti, stante la natura sinallagmatica del contratto di lavoro, il diritto alla retribuzione discende necessariamente dalla prestazione dell’attività, salvo eccezioni previste dalla legge, come nell’ipotesi di malattia o di licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 06 settembre 2018 n. 21701