La falsità commessa sull’assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità rientra nella fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen. abrogato e trasformato in illecito civile e non configura il reato d falsità in testamento olografo, cambiali o titoli di credito previsto dall’art. 491 cod. pen. così come riformulato dal D. Lgs. non 7/2016.
Anche oggi la clausola di non trasferibilità modifica “in concreto” il regime della circolazione del titolo, così facendo venir meno il requisito della maggiore esposizione al pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale.
Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 10 settembre 2018 n. 40256