11.09.2018
Registrazione su nastro magnetico – Efficacia probatoria – Limiti

La registrazione su nastro magnetico costituisce fonte di prova ai sensi dell’art. 2712 cod. civ. a condizione che almeno uno dei soggetti tra cui la conversazione si svolge sia parte in causa e sempre che colui contro il quale la registrazione è prodotta non abbia contestato che la conversazione sia realmente avvenuta ovvero che abbia avuto il tenore risultante dal nastro.

Il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 163 e 183 cod. proc. civ. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza fra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 07 settembre 2018 n. 21898