19.06.2018
Danno patrimoniale – Morte della vittima- Pensione di reversibilità – Non detraibilità

L’erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo. Essa non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce l’adempimento di una promessa dell’ordinamento al lavoratore-assicurato.

L’incremento patrimoniale corrispondente all’acquisto del diritto alla reversibilità si ricollega ad un sacrificio economico del lavoratore  e quindi non costituisce un vero e proprio lucro; laddove, affinché nell’ambito del giudizio di responsabilità civile si abbia una riduzione del danno risarcibile, è necessario che al danno prodotto concorra un autentico lucro prodotto, cioè un gratuito vantaggio economico.

Ne deriva il seguente principio di diritto: dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite  in conseguenza della morte del congiunto.

Cassazione Civile, SS.UU. 22 maggio 2018 n. 12564

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